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LEGGE 9 ottobre 1970, n. 739

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti.

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Testo in vigore dal:  8-11-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:
"Il vino bianco ottenuto dalle uve aromatiche del vitigno "Moscato, può essere posto in commercio con una gradazione alcoolica svolta comunque non inferiore a 4 gradi".