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LEGGE 10 maggio 1970, n. 274

Modifica dell'art. 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, concernente l'ordinamento della professione di biologo.

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Testo in vigore dal:  4-6-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Nell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, le parole "medicina, chimica e farmacia e agraria", sono sostituite con le parole "medicina, chimica, farmacia, chimica e farmacia nonché agraria e medicina veterinaria".
Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'albo previsto dal detto articolo è prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1970

SARAGAT RUMOR - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE