LEGGE 23 dicembre 1970, n. 1142

Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attivita' di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.

Testo in vigore dal: 31-1-1971
                               Art. 3.

  Dopo l'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e' inserito
il seguente articolo 2-bis:
  "Articolo  2-bis.  -  I  regolamenti comunali di cui all'articolo 1
sono  redatti  previo  parere  obbligatorio  ma non vincolante di una
commissione  comunale presieduta dal sindaco o da un suo delegato, e'
composta  da  3  rappresentanti  della  categoria  artigianale,  da 3
rappresentanti   nominati   dalle   organizzazioni   sindacali   piu'
rappresentative,   dall'autorita'  sanitaria,  dal  comandante  della
polizia   municipale,   e  da  un  rappresentante  della  commissione
provinciale  per  l'artigianato  o da un suo delegato artigiano della
categoria residente nel comune interessato.
  I  regolamenti  stabiliscono anche l'obbligo dell'esposizione delle
tariffe.  La  disciplina  per  la  determinazione  degli  orari sara'
determinata  dalle  autorita'  comunali,  sentite  le  proposte delle
organizzazioni di categoria".