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LEGGE 23 dicembre 1970, n. 1142

Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.

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Testo in vigore dal:  31-1-1971

Art. 3


Dopo l'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è inserito il seguente articolo 2-bis:
"Articolo 2-bis. - I regolamenti comunali di cui all'articolo 1 sono redatti previo parere obbligatorio ma non vincolante di una commissione comunale presieduta dal sindaco o da un suo delegato, è composta da 3 rappresentanti della categoria artigianale, da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dall'autorità sanitaria, dal comandante della polizia municipale, e da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel comune interessato.
I regolamenti stabiliscono anche l'obbligo dell'esposizione delle tariffe. La disciplina per la determinazione degli orari sarà determinata dalle autorità comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria".