LEGGE 14 dicembre 1970, n. 1088

Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
Testo in vigore dal: 2-4-1987
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5.

  ((I   cittadini  colpiti  da  tubercolosi,  non  assicurati  presso
l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)  oppure non
assistiti  per  difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al
minimo imponibile ai fini dell'IRPEF ai sensi di legge, hanno diritto
al miglioramento delle indennita' economiche in precedenza connesse a
carico  dello  Stato  e  corrisposte  loro  dai competenti organi del
Servizio sanitario nazionale.
  L'indennita'  di  ricovero  o  di cura ambulatoriale nonche' quella
post-sanatoriale   sono   equiparate  e  corrisposte  con  le  stesse
modalita',  con  la  stessa  durata  e con la stessa misura di quelle
corrisposte  dall'INPS agli assistiti in regime assicurativo e cio' a
partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Al  termine del godimento del sussidio post-sanatoriale spetta agli
assistiti e con le stesse modalita' dell'INPS, accertate dagli organi
del   Servizio   sanitario   nazionale,  un  assegno  di  cura  o  di
sostentamento.  Inoltre  ai medesimi cittadini non abbienti di cui al
primo comma, che usufruiscono di prestazioni economiche nel corso del
mese  di  dicembre,  viene  confermato  un  assegno  natalizio  di L.
25.000)).