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LEGGE 14 dicembre 1970, n. 1088

Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
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Testo in vigore dal:  13-9-1975
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Art. 2


Successivamente ad un periodo non inferiore a 60 giorni di ricovero in un luogo di cura per tubercolosi spetta agli assicurati, colpiti da forma tubercolare, per la durata di 24 mesi una indennità post-sanatoriale di lire 2.000 giornaliere, maggiorata di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore industria per ogni familiare a carico. Tale indennità non è cumulabile con l'indennità giornaliera prevista dall'articolo precedente.
L'indennità post-sanatoriale spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1963 n. 1540, è ridotta alla metà per i familiari a carico degli assicurati.
Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è sostituito dal seguente: "L'indennità post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettano volontariamente dal luogo di cura. In caso di grave perturbazione della vita comunitaria, il malato, che ne sia responsabile, può essere trasferito in altra istituzione sanitaria, previo parere del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero e della commissione degenti".
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 agosto 1975, n.419 ha disposto (con l'art. 4, commi 1 e 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1975 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, l'indennità prevista dall'articolo 1 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, nonché la indennità di cui all'articolo 2 della legge stessa sono aumentate nella stessa misura percentuale di variazione del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Per i familiari a carico degli assicurati nonché per i pensionati di cui all'articolo della presente legge e loro familiari le anzidette indennità sono dovute in misura ridotta alla metà".