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LEGGE 8 dicembre 1970, n. 996

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2006)
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Testo in vigore dal:  20-4-2006
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Art. 8

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N.139))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N.139))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N.139))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N.139))

Gli ispettori regionali o interregionali coordinano le attività dei comandi provinciali agli effetti dei servizi antincendi e di protezione civile; esercitano il comando della colonna mobile di soccorso costituita nell'ambito dell'ispettorato, curandone l'organizzazione, l'addestramento e l'impiego; svolgono le funzioni ispettive generali loro demandate, nonché il controllo sull'attività dei servizi di prevenzione antincendio espletati dai comandi provinciali, per assicurarne uniformità di applicazione e di indirizzo interpretativo. In caso di pubblica calamità, l'ispettore regionale o interregionale assume la responsabilità dell'impiego anche delle altre colonne mobili di soccorso o loro unità chiamate ad operare nell'ambito regionale o interregionale e di ogni altro reparto del Corpo. Lo stesso ispettore od altro ispettore generale appositamente designato, sovraintende altresì, sotto il profilo tecnico, all'impiego delle forze che partecipano in via ausiliaria alle operazioni di soccorso.