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LEGGE 28 ottobre 1970, n. 775

Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/1975)
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Testo in vigore dal:  10-11-1970

Art. 25



Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1971 e con le modalità di cui all'articolo 51, comma secondo e successivi, della legge 18 marzo 1968, n. 249, norme aventi valore di legge ordinaria per disciplinare le assunzioni temporanee, per esigenze di carattere eccezionale e non ricorrenti, di personale straordinario, con gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni che consentono assunzioni di personale straordinario, anche a contratto di diritto privato o a contratto a termine, comunque denominato, ferma restando la norma di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, si applicano nei confronti di coloro i quali comunque assunti o denominati con retribuzione su fondi stanziati nel bilancio di previsione della spesa delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, prestino servizio presso gli uffici delle amministrazioni stesse da data non posteriore al 31 luglio 1970 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età.
Per il personale non insegnante della scuola di ogni ordine e grado, con esclusione del personale delle università, il termine di cui al comma precedente è fissato al 31 ottobre 1970.
Al personale operaio adibito con carattere permanente a mansioni di natura non salariale sono estese, a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data stessa, le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.
Al personale contemplato nel citato articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e nei precedenti commi terzo, quarto e quinto, si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e, rispettivamente, dell'articolo 226 e dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 231 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Al personale avventizio, in servizio alla data di entrata in vigore dei provvedimenti delegati, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma.