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LEGGE 27 maggio 1970, n. 382

Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2002)
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Testo in vigore dal:  20-6-1975
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Art. 6

(Beneficiari dell'assegno a vita)


In favore dei minorati aventi residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, l'Opera nazionale per i ciechi civili continuerà la corresponsione dell'assegno di lire 10.000 mensili, di cui siano in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che gli interessati non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi. (2) (3)
((4))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 giugno 1972, n.267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485, ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che "A decorrere dal 1 luglio 1972, l'assegno vitalizio mensile a favore dei ciechi civili di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, è elevato a lire 18.000."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "L'assegno di cui all'art. 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, modificata dall'art. 23 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è aumentato da L. 18.000 a L. 22.000." Il suddetto decreto ha inoltre disposto (con l'art. 5, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1975 "L'assegno di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, modificata dall'articolo 23 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è aumentato da L. 22.000 a L. 35.000."