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LEGGE 27 maggio 1970, n. 365

Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/1983)
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Testo in vigore dal:  4-7-1970

Art. 21


Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, impiegato nelle operazioni di soccorso in occasione di pubbliche calamità o in altri interventi al servizio della collettività, competono le indennità giornaliere previste per il personale dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia dall'articolo 5 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, per i servizi fuori sede, e dalla legge 22 dicembre 1969, n. 967, per i servizi in sede.
Le misure delle indennità per i graduati e i militari di truppa sono pari a quelle previste per gli allievi carabinieri.
Le indennità di cui ai commi precedenti, dovute nelle misure in vigore nel tempo per le forze di polizia, non sono cumulabili con quella di impiego operativo, con l'indennità e gli assegni d'imbarco e con le indennità di aeronavigazione e di volo previste dalla presente legge.