LEGGE 24 maggio 1970, n. 336

Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1992)
Testo in vigore dal: 26-6-1970
                               Art. 6.

  Gli  effetti  giuridici  della presente legge decorrono dal 7 marzo
1968 e quelli economici dal 1 gennaio 1969.
  Ai  fini  dei  termini per la presentazione delle domande di cui al
precedente   articolo   3  la  decorrenza  inizia  dalla  data  della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 maggio 1970

                               SARAGAT

                                                    RUMOR - COLOMBO -
                                                             GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: REALE