LEGGE 24 maggio 1970, n. 336

Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1992)
Testo in vigore dal: 26-6-1970
                               Art. 4.

  Le  norme  della  presente  legge  si  applicano anche al personale
dipendente  dalle  regioni,  dagli  enti locali e dalle loro aziende,
comprese  quelle  municipalizzate,  dagli  enti pubblici e di diritto
pubblico,  compresi  gli  enti  pubblici economici, dalle istituzioni
pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza  e  dagli enti ospedalieri,
ancorche' regolamentati da contratti collettivi di lavoro.