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LEGGE 24 maggio 1970, n. 336

Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1992)
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Testo in vigore dal:  26-6-1970

Art. 4


Le norme della presente legge si applicano anche al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri, ancorché regolamentati da contratti collettivi di lavoro.