stai visualizzando l'atto

LEGGE 16 maggio 1970, n. 281

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2014)
Testo in vigore dal:  6-6-1970

Art. 6

Ricorsi e sanzioni.


Ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario avverso l'accertamento e la riscossione nonché per il rimborso dei tributi regionali, può essere proposto, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali, il ricorso in via amministrativa al presidente della giunta regionale.
Qualora il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.
Per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le corrispondenti imposte erariali e comunali.
Le sanzioni amministrative sono applicate, con provvedimento motivato, dal presidente della giunta regionale. Avverso tale provvedimento l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione.