LEGGE 16 maggio 1970, n. 281

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2014)
Testo in vigore dal: 6-6-1970
                              Art. 14.
                           Tributi propri.

  Le   Regioni  istituiscono  con  legge  i  tributi  propri  di  cui
all'articolo  1  e  gli  altri  che  saranno  previsti dalla legge di
riforma  tributaria con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo
alla  data  di  approvazione  dei rispettivi Statuti in rapporto alle
spese necessarie ad adempiere alle loro funzioni normali.
  Le   Regioni   emanano   le  norme  di  attuazione  necessarie  per
l'applicazione dei tributi propri.
  Le tasse di concessione governativa per gli atti ed i provvedimenti
indicati   nell'articolo   3  rimangono  di  spettanza  statale  fino
all'entrata  in  vigore  delle  leggi che regolano il passaggio delle
funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'articolo 117 della
Costituzione.
  La  riduzione  della tassa erariale di circolazione disposta per le
Regioni  a  statuto  ordinario  nel  precedente  articolo  4 decorre,
rispetto  a  ciascuna  Regione,  dalla  data  di  applicazione  della
rispettiva  tassa  regionale  di  circolazione.  Non  e'  ammesso  il
rimborso  della  tassa  erariale corrisposta nella maggiore misura in
vigore  anteriormente  alla  riduzione e, per il periodo cui la tassa
erariale  stessa  si  riferisce,  non  puo' essere applicata la tassa
regionale.
  La  quota  di partecipazione delle province al provento della tassa
erariale,  prevista  dalle vigenti disposizioni, e' elevata in misura
proporzionale  alla  diminuzione della tassa erariale di cui ai commi
sesto e settimo del precedente articolo 4.