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LEGGE 16 maggio 1970, n. 281

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2014)
Testo in vigore dal:  6-6-1970

Art. 14

Tributi propri.


Le Regioni istituiscono con legge i tributi propri di cui all'articolo 1 e gli altri che saranno previsti dalla legge di riforma tributaria con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione dei rispettivi Statuti in rapporto alle spese necessarie ad adempiere alle loro funzioni normali.
Le Regioni emanano le norme di attuazione necessarie per l'applicazione dei tributi propri.
Le tasse di concessione governativa per gli atti ed i provvedimenti indicati nell'articolo 3 rimangono di spettanza statale fino all'entrata in vigore delle leggi che regolano il passaggio delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'articolo 117 della Costituzione.
La riduzione della tassa erariale di circolazione disposta per le Regioni a statuto ordinario nel precedente articolo 4 decorre, rispetto a ciascuna Regione, dalla data di applicazione della rispettiva tassa regionale di circolazione. Non è ammesso il rimborso della tassa erariale corrisposta nella maggiore misura in vigore anteriormente alla riduzione e, per il periodo cui la tassa erariale stessa si riferisce, non può essere applicata la tassa regionale.
La quota di partecipazione delle province al provento della tassa erariale, prevista dalle vigenti disposizioni, è elevata in misura proporzionale alla diminuzione della tassa erariale di cui ai commi sesto e settimo del precedente articolo 4.