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LEGGE 5 dicembre 1969, n. 932

Modificazioni al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore.

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Testo in vigore dal:  1-1-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 78 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

(Assunzione della qualità di imputato).

"Assume la qualità di imputato chi, anche senza ordine della autorità giudiziaria, è posto in stato di arresto a disposizione di questa ovvero colui al quale in un atto qualsiasi del procedimento viene attribuito il reato.
Fuori dei casi preveduti dalla disposizione precedente, quando si deve compiere un atto processuale rispetto al quale la legge riconosce un determinato diritto all'imputato si considera tale chi nel rapporto, nel referto, nella denunzia, nella querela, nella richiesta o nell'istanza è indicato come reo e chi risulta, in qualsiasi fase del procedimento, compresa la fase delle indagini di polizia giudiziaria, indiziato di reità.
L'autorità giudiziaria o l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima che abbia inizio l'interrogatorio, in qualsiasi fase del procedimento, deve avvertire l'imputato, dandone atto nel verbale, che egli ha la facoltà di non rispondere, salvo quanto dispone l'articolo 366, primo comma, ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie".