LEGGE 10 marzo 1969, n. 90

Concessione di un contributo straordinario di lire 13 miliardi a favore dell'Opera nazionale maternita' ed infanzia.

  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 24-4-1969
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  concesso  a  favore dell'Opera nazionale maternita' ed infanzia
(ONMI) un contributo straordinario di lire 13 miliardi per il ripiano
dei  disavanzi  di  gestione  a  tutto  il  31  dicembre  1967  e  ad
integrazione delle disponibilita' per l'anno 1968.
  La  somma  di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di
previsione della spesa del Ministero della sanita'.