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LEGGE 10 marzo 1969, n. 90

Concessione di un contributo straordinario di lire 13 miliardi a favore dell'Opera nazionale maternità ed infanzia.

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Testo in vigore dal:  24-4-1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È concesso a favore dell'Opera nazionale maternità ed infanzia (ONMI) un contributo straordinario di lire 13 miliardi per il ripiano dei disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1967 e ad integrazione delle disponibilità per l'anno 1968.
La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.