LEGGE 30 ottobre 1969, n. 831

Assegni straordinari ai decorati al valor militare e dell'Ordine militare d'Italia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 16-12-1969
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  decorati  di  medaglia d'argento, di medaglia di bronzo o della
croce  di  guerra  al valor militare, viventi, e' concesso un assegno
straordinario  a  vita  rispettivamente di lire 80.000, lire 30.000 e
lire 20.000 annue.
  L'assegno  straordinario  di  cui  al precedente comma sostituisce,
durante  la  vita  del decorato, l'assegno di cui agli articoli 1 e 3
della legge 5 marzo 1961, n. 212.