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LEGGE 10 marzo 1969, n. 78

Estensione al personale degli enti locali dell'assegno integrativo mensile non pensionabile concesso al personale delle Amministrazioni dello Stato dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  23-4-1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

L'assegno integrativo mensile non pensionabile concesso al personale delle Amministrazioni dello Stato dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è esteso al personale degli Enti locali in attività di servizio, nella misura non superiore a quella prevista dalla citata disposizione, con decorrenza dal 1 marzo 1968.
L'assegno concesso al personale di cui al precedente comma sarà variato nella stessa misura e con la stessa decorrenza alla prima variazione dell'assegno integrativo mensile non pensionabile fruito dal personale delle amministrazioni dello Stato.
L'assegno di cui ai precedenti commi è ridotto nella stessa misura della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione del medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1969

SARAGAT RUMOR - RESTIVO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA