LEGGE 1 ottobre 1969, n. 718

Finanziamento delle opere occorrenti per il completamento, l'attrezzatura e la funzionalita' dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 14-11-1969
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'Azienda  nazionale  autonoma delle strade (ANAS) e' autorizzata a
contrarre  mutui,  anche  obbligazionari, fino alla concorrenza di un
ricavo  netto  di  lire  32  miliardi per provvedere al finanziamento
occorrente  per  le  ulteriori  necessita' inerenti il completamento,
l'attrezzatura  e  la  funzionalita'  dell'autostrada  Salerno-Reggio
Calabria.
  I  mutui  di cui al precedente comma sono ripartiti in egual misura
negli esercizi finanziari 1969 e 1970.
  Per  quanto  non  previsto  dalla  presente  legge, si applicano le
disposizioni  dell'articolo  15  della  legge 24 luglio 1961, n. 729,
della  legge  31  dicembre  1962,  n. 1845, e successive modifiche, e
della legge 14 marzo 1968, n. 262.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 ottobre 1969

                               SARAGAT

                                                     RUMOR - NATALI -
                                                      COLOMBO - CARON

Visto, il Guardasigilli GAVA