LEGGE 10 giugno 1969, n. 308

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di trattamento dei giornalisti stranieri e di formazione dei collegi giudicanti, presso i tribunali e le corti di appello.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 11-7-1969
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il primo comma dell'articolo 36 della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
e' modificato nel modo seguente:
  "I  giornalisti  stranieri  residenti  in  Italia  possono ottenere
l'iscrizione  nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, se abbiano
compiuto  i  21  anni  e  sempre  che  lo Stato di cui sono cittadini
pratichi  il  trattamento  di  reciprocita'.  Tale  condizione non e'
richiesta nei confronti del giornalista straniero, che abbia ottenuto
il riconoscimento del diritto di asilo politico".