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LEGGE 28 gennaio 1969, n. 3

Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Osaka 1970.

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Testo in vigore dal:  16-2-1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Osaka del 1970 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli anni 1968 e 1969.