stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 marzo 1969, n. 142

Modifica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 314, concernente la estensione agli istituti professionali di Stato e ad altri istituti per le attività marinare dei benefici di legge di cui godono le scuole professionali dell'Ente nazionale educazione marinara (ENEM).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  13-5-1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 314, è modificato come segue:
"I licenziati dalle soppresse scuole secondarie di avviamento professionale a tipo marinaro, statali o legalmente riconosciute, dalle cessate scuole marittime dell'Ente nazionale per l'educazione marinara (ENEM), nonché dalle sezioni di qualifica per attività marinare, funzionanti presso gli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti, i quali aspirino ad ottenere, in relazione alla preparazione conseguita nelle scuole di provenienza, i titoli professionali di "padrone marittimo per il traffico", "padrone marittimo per la pesca", "marinaio autorizzato al piccolo traffico", marinaio autorizzato alla pesca mediterranea" e "meccanico navale di seconda classe per motonavi" di cui agli articoli 253, 254, 256, 257 e 271 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modifiche, potranno essere ammessi a sostenere i relativi esami anche se non abbiano raggiunto l'età e gli altri requisiti prescritti.
I licenziati dalle sezioni meccanici, funzionanti presso gli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti, potranno essere ammessi a sostenere gli esami per meccanico navale di la classe anche se non abbiano raggiunto l'età e gli altri requisiti prescritti dall'articolo 270 del predetto regolamento e successive modifiche".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1969

SARAGAT RUMOR - LUPIS - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GAVA