LEGGE 4 marzo 1969, n. 142

Modifica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 314, concernente la estensione agli istituti professionali di Stato e ad altri istituti per le attivita' marinare dei benefici di legge di cui godono le scuole professionali dell'Ente nazionale educazione marinara (ENEM).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 13-5-1969
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  1 della legge 21 marzo 1958, n. 314, e' modificato come
segue:
  "I  licenziati  dalle  soppresse  scuole  secondarie  di avviamento
professionale  a  tipo  marinaro,  statali o legalmente riconosciute,
dalle  cessate  scuole marittime dell'Ente nazionale per l'educazione
marinara  (ENEM),  nonche'  dalle  sezioni di qualifica per attivita'
marinare,  funzionanti  presso  gli istituti professionali di Stato o
legalmente  riconosciuti,  i quali aspirino ad ottenere, in relazione
alla  preparazione  conseguita  nelle scuole di provenienza, i titoli
professionali  di  "padrone  marittimo  per  il  traffico",  "padrone
marittimo  per la pesca", "marinaio autorizzato al piccolo traffico",
marinaio  autorizzato alla pesca mediterranea" e "meccanico navale di
seconda  classe per motonavi" di cui agli articoli 253, 254, 256, 257
e  271  del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
(navigazione  marittima),  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modifiche, potranno
essere  ammessi  a  sostenere  i  relativi esami anche se non abbiano
raggiunto l'eta' e gli altri requisiti prescritti.
  I  licenziati  dalle  sezioni  meccanici,  funzionanti  presso  gli
istituti  professionali  di Stato o legalmente riconosciuti, potranno
essere  ammessi  a  sostenere  gli  esami  per meccanico navale di la
classe  anche  se  non abbiano raggiunto l'eta' e gli altri requisiti
prescritti  dall'articolo  270  del predetto regolamento e successive
modifiche".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 marzo 1969

                               SARAGAT

                                                RUMOR - LUPIS - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GAVA