LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1042

Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane.

Testo in vigore dal: 30-1-1970
                               Art. 2. 
(Approvazione del piano  dei  trasporti  e  dei  progetti;  procedure
                           espropriative) 
 
  I comuni o i consorzi  di  cui  al  secondo  comma  del  precedente
articolo  1  presentano  un  piano   dei   trasporti   pubblici   del
comprensorio per il miglior coordinamento delle  linee  metropolitane
con le ferrovie e con gli  altri  modi  di  trasporto.  Il  piano  e'
approvato dalla Regione o,  qualora  essa  non  sia  costituita,  dai
provveditorati regionali alle  opere  pubbliche,  previo  parere  dei
comitati regionali per la programmazione economica. 
  I progetti di massima e i  progetti  esecutivi  di  costruzione  di
ferrovie metropolitane - corredati dei piani finanziari e  del  piano
di cui al precedente comma - e le relative  varianti  sono  approvati
dal Ministro  per  i  trasporti  e  l'aviazione  civile,  sentita  la
commissione di cui all'articolo 10 della  legge  2  agosto  1952,  n.
1221, integrata da un rappresentante della Associazione nazionale dei
comuni d'Italia, da un rappresentante della  Confederazione  italiana
dei servizi pubblici degli enti locali e  da  un  rappresentante  del
comune o del consorzio  di  cui  al  secondo  comma  dell'articolo  1
interessato, nonche' da un esperto in costruzioni di  impianti  fissi
metropolitani, da un esperto di materiale rotabile metropolitano e da
un esperto dell'esercizio nominati dal Ministro  per  i  trasporti  e
l'aviazione civile. 
  Il  parere  favorevole  della  commissione   indicata   nel   comma
precedente sostituisce ogni altro intervento consultivo di  qualsiasi
altra autorita'. L'approvazione dei progetti di  massima  equivale  a
dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza e di indifferibilita'
delle opere approvate. 
  Non appena sia intervenuta l'approvazione del progetto di  massima,
il comune o il consorzio di cui al  secondo  comma  dell'articolo  1,
ovvero la societa' o l'ente concessionario, potra' occupare in via di
urgenza ed espropriare le aree interessanti il progetto  che  debbono
comprendere anche quelle necessarie per la istituzione dei  parcheggi
di corrispondenza e dei necessari interscambi. 
  Per  le  espropriazioni  e  per  la  costituzione  di  servitu'  si
applicano le norme degli articoli 57, 59 e 60 del testo  unico  delle
disposizioni di legge sulle ferrovie concesse,  approvato  con  regio
decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e dell'articolo 13, secondo, terzo  e
quarto comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. 
  I fabbricati comunque interessati dalle opere di costruzione  della
ferrovia sono sottoposti a vincolo fino a tre anni dopo  la  data  di
apertura al pubblico esercizio dei  singoli  tronchi  della  ferrovia
medesima, per la esecuzione delle opere di sottomurazione e rinforzo.