stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 dicembre 1969, n. 1013

Norme integrative della legge 6 agosto 1966, n. 652, concernente lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali.

nascondi
Testo in vigore dal:  8-1-1970

Art. 5

Art 5

I manufatti, gli impianti fissi e mobili e tutte le attrezzature esistenti o da realizzare sull'area demaniale di Voltabarozzo (Padova) potranno essere utilizzati per studi e prove su modello che il comitato di cui al precedente articolo 2 riterrà necessario svolgere, nonché per studi e prove su modelli occorrenti per i compiti della difesa idrogeologica del suolo del territorio nazionale.
Il complesso anzidetto, da consegnarsi al Ministero dei lavori pubblici in uso gratuito, prende il nome di.
"Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltebarozzo".
Il centro è gestito dall'ufficio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici.
Per la gestione e l'utilizzazione del centro modellistico, relativamente a tutti i compiti di cui al primo comma, l'Amministrazione dei lavori pubblici può avvalersi di personale estraneo da assumere mediante contratto privato a termine, entro i limiti del contingente e con il trattamento da determinarsi dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, entro il limite di spesa di lire 100 milioni annui.
Alle spese di funzionamento del centro si provvederà con i fondi che verranno annualmente stanziati sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.
Il centro può essere utilizzato, limitatamente a studi e prove su modello attinenti alla difesa del suolo, anche da università o da istituti universitari specializzati, previa stipulazione di apposite convenzioni con l'amministrazione finanziaria, da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.