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LEGGE 12 dicembre 1969, n. 1001

Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno di un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

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Testo in vigore dal:  20-1-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo, indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge di bilancio.
I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.
Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo è fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno stesso:

Capitolo 1446. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400.000.000 Capitolo 1452. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300.000.000 Capitolo 1459. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500.000.000 Capitolo 1469. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300.000.000
I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969, sono indicati nell'annessa tabella.