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LEGGE 27 ottobre 1969, n. 754

Sperimentazione negli Istituti professionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/1973)
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Testo in vigore dal:  7-11-1972
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con effetto dall'anno scolastico 1969-70, in via sperimentale e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, saranno istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, previo parere di una commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro stesso, presso istituti professionali di Stato, corsi speciali intesi ad accentuare la componente culturale nel primo biennio professionale.
Parimenti ai fini di sperimentazione e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, previo accertamento di idonee condizioni, saranno istituiti, con le modalità indicate nel comma precedente, in tutto il territorio nazionale presso istituti professionali di Stato, allo scopo di estenderne la durata a cinque anni, corsi annuali o biennali o triennali atti a consentire ai giovani una formazione culturale e applicativa di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.(2)
((3))

I corsi di cui al precedente comma possono essere istituiti anche presso sedi di istituti tecnici.(2)
I corsi speciali da istituire ai sensi del primo comma del presente articolo non potranno superare il numero di 50; i corsi di cui ai precedenti commi secondo e terzo non potranno superare il numero di 350.
Sempre ai fini di sperimentazione, con effetto dall'anno scolastico 1970-71 e sino alla riforma dell'istruzione artistica nel quadro dell'istruzione secondaria superiore, saranno istituiti presso gli istituti statali d'arte che ne facciano richiesta, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione previo parere di una commissione di esperti nominata e presieduta dal Ministro stesso, corsi biennali che estendano la durata degli studi a cinque anni e consentano ai giovani una formazione culturale ed artistica di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.
I risultati della sperimentazione saranno valutati dalle commissioni di cui al primo e al quinto comma e le sue conclusioni saranno comunicate al Parlamento.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 17 dicembre 1971, n. 1156 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Il numero dei corsi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, modificata dalla legge 14 settembre 1970, n. 692, è aumentato da 350 a 600.
Di tali corsi 110 sono istituiti con effetto dal 1 gennaio 1972 ed i restanti 140 con effetto dal 1 ottobre 1972".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 6 settembre 1972, n. 504, convertito con modificazioni dalla L. 1 novembre 1972, n. 625, ha disposto (con l'art. 8-bis) che "A decorrere dal 1 ottobre 1972, il numero dei corsi sperimentali di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1969, n. 754, modificata con la legge 17 dicembre 1971, n. 1156, è elevato da 600 a 700".