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LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  28-8-1990
aggiornamenti all'articolo

Art. 25


I superstiti indicati all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di riversibilità a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per la assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a condizione che l'iscritto alla gestione predetta sia deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e, se titolare di pensione a carico della gestione, che questa abbia decorrenza dal 1 gennaio 1970 o successiva.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233))
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233))
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233))
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Sono abrogati dal 1 gennaio 1970 il terzo comma dell'articolo 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.