LEGGE 2 aprile 1968, n. 475

Norme concernenti il servizio farmaceutico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 29-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
 
  1. Ogni comune deve avere un  numero  di  farmacie  in  rapporto  a
quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare  una  maggiore
accessibilita' al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda
sanitaria  e  l'Ordine  provinciale  dei  farmacisti  competente  per
territorio,  identifica  le  zone  nelle  quali  collocare  le  nuove
farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio,
tenendo altresi' conto dell'esigenza  di  garantire  l'accessibilita'
del servizio farmaceutico anche a quei cittadini  residenti  in  aree
scarsamente abitate. 
  2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e' sottoposto a
revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in  base  alle
rilevazioni  della  popolazione  residente  nel  comune,   pubblicate
dall'Istituto nazionale di statistica. 
  ((2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di  cui  all'articolo
11  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  e  successive
modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti,
in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere  soprannumerarie
per  decremento  della  popolazione,  e'  consentita  al   farmacista
titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la
possibilita' di trasferimento presso i comuni della medesima  regione
ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al  comma  2  del
presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore  al  numero
di farmacie esistenti nel territorio  comunale,  sulla  base  di  una
graduatoria regionale per titoli, che tenga conto  anche  dell'ordine
cronologico delle istanze  di  trasferimento  presentate,  e  che  si
perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura  biennale  del
concorso ordinario per sedi  farmaceutiche,  di  cui  all'articolo  4
della legge 8 novembre 1991, n. 362.  Ove  l'istanza  del  farmacista
venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una
tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro)).