stai visualizzando l'atto

LEGGE 19 novembre 1968, n. 1235

Accettazione ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960 adottati a Londra il 30 novembre 1966.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal:  3-1-1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960, adottati a Londra il 30 novembre 1966.