LEGGE 2 aprile 1968, n. 475

Norme concernenti il servizio farmaceutico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 31-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
 
  La titolarita' delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di
nuova istituzione a seguito della  revisione  della  pianta  organica
puo' essere assunta per la meta' dal comune. Le farmacie di cui  sono
titolari i comuni possono essere gestite,  ai  sensi  della  legge  8
giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme: 
    a) in economia; 
    b) a mezzo di azienda speciale; 
    c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle  farmacie
di cui sono unici titolari; 
    d) a mezzo di societa' di capitali costituite tra il comune  e  i
farmacisti  che,  al  momento  della  costituzione  della   societa',
prestino  servizio  presso  farmacie  di  cui  il  comune  abbia   la
titolarita'. All'atto della  costituzione  della  societa'  cessa  di
diritto il  rapporto  di  lavoro  dipendente  tra  il  comune  e  gli
anzidetti farmacisti. ((9)) 
  Nel caso che la sede della  farmacia  resasi  vacante  o  di  nuova
istituzione accolga uno o  piu'  ospedali  civili,  il  diritto  alla
prelazione per l'assunzione  della  gestione  spetta  rispettivamente
all'amministrazione dell'unico ospedale o di quello avente il maggior
numero di posti letto. 
  Quando la farmacia vacante o di nuova  istituzione  sia  unica,  la
prelazione prevista ai commi precedenti si esercita  alternativamente
al concorso previsto al precedente articolo 3,  tenendo  presenti  le
prelazioni previste nei due commi precedenti per determinare l'inizio
dell'alternanza. 
  Quando il numero delle farmacie  vacanti  e  di  nuova  istituzione
risulti dispari la preferenza  spetta,  per  l'unita'  eccedente,  al
comune. 
  Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso  le  farmacie
il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il
coniuge farmacista purche' iscritti all'albo. 
  Nei casi di relazione previsti dal presente articolo restano  salvi
gli obblighi contemplati dall'articolo  110  del  testo  unico  delle
leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 
                                                                  (5) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "In
deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2  aprile  1968,
n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma  1
o  comunque  vacanti  non  puo'  essere  esercitato  il  diritto   di
prelazione da parte del comune". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, ha  disposto  (con  l'art.  34,
comma 1) che "Il rinvio operato dal  primo  comma,  secondo  periodo,
dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, alle modalita'  di
gestione di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142,  e'  da  intendersi
riferito alle corrispondenti norme del Capo II  del  Titolo  III  del
presente decreto".