stai visualizzando l'atto

LEGGE 18 marzo 1968, n. 249

Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
Testo in vigore dal:  10-11-1970
aggiornamenti all'articolo

Art. 25

((Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della legge concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge ordinaria, allo scopo di provvedere alla revisione dei ruoli organici degli impiegati civili e degli operai delle Amministrazioni dello Stato, con osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) le dotazioni organiche in particolare delle amministrazioni centrali dovranno essere determinate esclusivamente in relazione alle effettive esigenze di servizio ed in base a rigorosi criteri di funzionalità e con la effettiva riduzione o soppressione dei posti richiesta dal trasferimento di funzioni, uffici e personale dello Stato alle regioni o dalla delega ad esse di funzioni amministrative statali;
2) dovrà procedersi all'unificazione dei ruoli, centrali e periferici, della stessa amministrazione, quando essi si riferiscano a carriere dello stesso ordine con funzioni analoghe.
Sarà sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, che dovrà pronunciarsi anche sulla possibilità di provvedere alle sopravvenute esigenze dei servizi mediante il trasferimento di personale da una amministrazione all'altra. Si prescinderà dal parere del Consiglio superiore se non sarà espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
Alla revisione e, ove occorra, all'ampliamento dei ruoli organici degli impiegati civili e degli operai delle Amministrazioni della pubblica istruzione, dell'aviazione civile e delle partecipazioni statali nonché dei ruoli del personale civile degli istituiti di prevenzione e pena e di quelli del personale di dattilografia ed ausiliario degli uffici giudiziari dell'Amministrazione della grazia e giustizia, si provvederà comunque entro il 31 marzo 1971. I posti saranno ricoperti con trasferimento da altre amministrazioni e, ove ciò non sia possibile, con assunzione mediante pubblico concorso.
A successive eventuali modificazioni dei ruoli organici di una o più amministrazioni - comprese quelle ad ordinamento autonomo - in relazione al mutare delle effettive esigenze dei servizi ed alla ulteriore delega di funzioni amministrative statali alle regioni potrà provvedersi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati e quello per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sempre che dalle modifiche stesse non consegua un aumento del personale ma una diminuzione dell'onere globale previsto per le spese del personale di ruolo delle amministrazioni interessate.
Il numero dei dirigenti del livello intermedio non potrà superare il numero degli uffici centrali e periferici da dirigere, aumentato di tre unità per ogni direzione generale o ufficio centrale equiparato e da una unità per ogni ufficio periferico retto da dirigente con qualifica equiparata a direttore generale))
.