LEGGE 18 marzo 1968, n. 249

Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
Testo in vigore dal: 8-1-1971
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20.

  Con  decorrenza  dal  1  marzo  1968  e  fino alla data dalla quale
avranno  effetto le nuove misure degli stipendi, paghe e retribuzioni
di  cui  all'ultimo comma del precedente articolo 13, al personale in
attivita'  di  servizio  delle  amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento  autonomo,  compreso  quello  di cui alla legge 24 maggio
1951,  n.  392,  e  successive  modificazioni, e' concesso un assegno
integrativo  mensile non pensionabile, da corrispondersi anche con la
tredicesima  mensilita',  in misura ragguagliata al 3 per cento dello
stipendio,  paga  o  retribuzione  mensili  iniziali  e  comunque non
superiore a lire 8.000, assicurando, al personale a pieno impiego, un
minimo  di  lire  3.000, elevato a lire 5.000 per il personale di cui
agli  articoli  1  e  8  della  legge  30  dicembre  1959, n. 1236, e
successive modificazioni.
  L'assegno  integrativo  di cui al precedente comma e' ridotto nella
stessa  proporzione  della  riduzione  dello  stipendio  nei  casi di
aspettativa,  di  congedo straordinario o di altra posizione di stato
che  importi riduzione dello stipendio, ed e' sospeso in tutti i casi
di sospensione del medesimo.
  Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello per il
tesoro,  saranno  disciplinate,  sulla  base dei criteri e nei limiti
stabiliti   dai   precedenti   commi,   l'attribuzione  e  la  misura
dell'assegno  integrativo  mensile  di  cui  al presente articolo nei
riguardi dei personali di cui al precedente articolo 18. (1a)
  Resta  fermo  il  disposto di cui alla legge 1 agosto 1969, n. 464.
((2)) ((3))
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AGGIORNAMENTO (1a)
  La L. 1 agosto 1969, n. 464 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"Con   decorrenza   dal   1  gennaio  1969,  la  misura  dell'assegno
integrativo mensile di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968,
n.  249,  e'  elevata  ad  un importo ragguagliato all'otto per cento
dello  stipendio,  paga o retribuzione mensili iniziali, assicurando,
al personale a pieno impiego, un minimo di lire 8.000."
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.P.R. 28 dicembre 1970, n.1079 ha disposto (con l'art. 37) che
"Con  effetto  dal  10 luglio 1970 e' soppresso l'assegno integrativo
mensile  di  cui  all'art.  20  della  legge 18 marzo 1968, n. 249, e
successive  modificazioni ed estensioni." Il D.P.R. suddetto entra in
vigore  il  giorno  successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  ed  ha effetto dal 1 luglio 1970, salvo le altre
diverse decorrenze espressamente stabilite.
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.P.R.  28 dicembre 1970, n.1080 ha disposto (con l'art. 5) che
con  effetto  dal  1  luglio  1970 e' soppresso l'assegno integrativo
mensile  di  cui  all'art.  20  della  legge 18 marzo 1968, n. 249, e
successive  modificazioni.  Il  suddetto  D.P.R.  entra  in vigore il
giorno  successivo  a  quello  della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1970.