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LEGGE 18 marzo 1968, n. 249

Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
Testo in vigore dal:  8-1-1971
aggiornamenti all'articolo

Art. 20


Con decorrenza dal 1 marzo 1968 e fino alla data dalla quale avranno effetto le nuove misure degli stipendi, paghe e retribuzioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 13, al personale in attività di servizio delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compreso quello di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è concesso un assegno integrativo mensile non pensionabile, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilità, in misura ragguagliata al 3 per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili iniziali e comunque non superiore a lire 8.000, assicurando, al personale a pieno impiego, un minimo di lire 3.000, elevato a lire 5.000 per il personale di cui agli articoli 1 e 8 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni.
L'assegno integrativo di cui al precedente comma è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione del medesimo.
Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello per il tesoro, saranno disciplinate, sulla base dei criteri e nei limiti stabiliti dai precedenti commi, l'attribuzione e la misura dell'assegno integrativo mensile di cui al presente articolo nei riguardi dei personali di cui al precedente articolo 18. (1a)
Resta fermo il disposto di cui alla legge 1 agosto 1969, n. 464.
((2))
((3))
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AGGIORNAMENTO (1a)
La L. 1 agosto 1969, n. 464 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza dal 1 gennaio 1969, la misura dell'assegno integrativo mensile di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è elevata ad un importo ragguagliato all'otto per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili iniziali, assicurando, al personale a pieno impiego, un minimo di lire 8.000."
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n.1079 ha disposto (con l'art. 37) che "Con effetto dal 10 luglio 1970 è soppresso l'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed estensioni." Il D.P.R. suddetto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1970, salvo le altre diverse decorrenze espressamente stabilite.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n.1080 ha disposto (con l'art. 5) che con effetto dal 1 luglio 1970 è soppresso l'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni. Il suddetto D.P.R. entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1970.