LEGGE 18 marzo 1968, n. 249

Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
Testo in vigore dal: 10-11-1970
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16.

  ((Con  uno  o  piu'  decreti  aventi  valore di legge ordinaria, da
emanare  entro  il  30  giugno  1972,  con l'osservanza dei criteri e
principi  direttivi  appresso  indicati  il  Governo della Repubblica
provvedera'   a   stabilire   una  nuova  disciplina  delle  funzioni
dirigenziali  -  comprese  quelle  relative  alle  amministrazioni ad
ordinamento  autonomo - e delle attribuzioni esterne ed interne degli
uffici  centrali  e  periferici  delle Amministrazioni dello Stato in
attuazione  degli  articoli  5,  95, 97 e 98 della Costituzione ed in
armonia con la realizzazione del decentramento regionale.
  La  nuova disciplina, nell'osservanza ed in attuazione dei principi
fissati  negli  articoli  1,  2  e  3  della  presente  legge, dovra'
prevedere:
    a)  la  determinazione delle funzioni dirigenziali dei funzionari
preposti  agli  uffici centrali e periferici dei diversi livelli e le
loro attribuzioni in ragione della preposizione ad uffici con compiti
di  direzione  amministrativa  e  tecnica,  dei  compiti di ricerca e
studi, nonche' della responsabilita' della vigilanza sull'adempimento
degli atti da parte degli uffici dipendenti;
    b)  la  definizione  dei  capi  delle  direzioni generali e degli
uffici  centrali  equiparati e superiori, delle divisioni nonche' dei
capi   degli   uffici   periferici,   quali   organi   esterni  delle
Amministrazioni dello Stato;
    c)  l'attribuzione  di  poteri  decisionali, anche definitivi, ai
capi  degli uffici previsti nella lettera b), fermi i poteri connessi
alla  supremazia  gerarchica  generale spettante ai Ministri su tutti
gli  uffici  ed  in  ordine  ad ogni attivita' del dicastero cui sono
preposti,   ai   sensi   dell'articolo   95  della  Costituzione.  In
particolare   saranno  deferiti,  nelle  materie  di  competenza  dei
rispettivi uffici:
      1)  ai  capi delle direzioni generali e degli uffici centrali e
periferici  equiparati  e  superiori: provvedimenti discrezionali che
non  incidono  su  scelte  ed  orientamenti di carattere generale, da
determinarsi  con le norme delegate, per categorie, genere o specie e
limiti di spesa, ferma la facolta' di delega del Ministro per atti di
valore  superiore,  nonche'  gli  atti vincolati, anche se comportino
impegni di spesa;
      2)  ai  capi  delle  divisioni  o  uffici centrali e periferici
equiparati  e  superiori:  provvedimenti  discrezionali di importanza
minore da determinarsi con le norme delegate secondo i criteri di cui
al  precedente  n. 1), nonche' gli atti vincolati, che non eccedano i
limiti  di  spesa da determinarsi con le stesse norme delegate, salvo
la facolta' di delega del Ministro o, col suo consenso, del superiore
gerarchico per atti di valore superiore.
  Il  Ministro  ha  facolta' di procedere all'annullamento d'ufficio,
entro  40  giorni,  di  propria iniziativa o su denuncia, per vizi di
legittimita'  e  alla  revoca, per vizi di merito, degli atti emanati
dagli stessi funzionari;
    d)  la determinazione del numero dei dirigenti, tale che esso non
superi quello degli uffici cui possono essere preposti, aumentato del
10  per  cento  a  livello  di qualifiche funzionali corrispondenti a
direttore  generale  od equiparato e superiore e del 10 per cento per
le  altre  qualifiche  funzionali, corrispondenti a quelle attuali di
ispettore generale e capo divisione;
    e)  le  modalita' di conferimento delle funzioni dirigenziali: in
particolare   sara'  previsto  che  la  preposizione  alle  direzioni
generali  ed agli uffici centrali e periferici equiparati e superiori
sara'  conferita  o  revocata  con  decreto  del  Ministro sentito il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ai  funzionari  aventi  la
corrispondente  qualifica  funzionale;  quando  si tratta di estranei
alla  amministrazione  o  di  altri  dipendenti  dello  Stato  aventi
funzioni  o  qualifica equipollenti o superiori a direttore generale,
la   preposizione  all'ufficio  o  la  revoca  sara'  effettuata  con
deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri; in questo ultimo caso i
prescelti  non  ricopriranno  il  posto  di  ruolo  previsto  per  la
qualifica    funzionale    corrispondente    delle    amministrazioni
interessate.
  La  dirigenza  d'ufficio  a  livello  inferiore  sara' attribuita o
revocata  con  provvedimento  del  Ministro,  sentito il consiglio di
amministrazione;
    f)   la   regolamentazione  dei  peculiari  aspetti  dello  stato
giuridico  dei  dirigenti  che  dovra'  contenere, tra l'altro, ferma
restando  la responsabilita' penale, civile, amministrativo-contabile
e  disciplinare la definizione della responsabilita' degli stessi per
l'esercizio delle rispettive funzioni.
  In  particolare  sara'  previsto  che  essi  sono  responsabili sia
dell'osservanza  degli  indirizzi politico-amministrativi emanati dal
Governo,  sia  della  rigorosa osservanza dei termini di procedimento
previsti  dalle  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento, sia del
conseguimento dei risultati.
  Per  i  direttori  generali  o funzionari di qualifica equiparata e
superiore,  sara'  prevista  la  responsabilita'  nei  confronti  del
Governo, che potra' disporre in casi particolari il loro collocamento
a  disposizione  o a riposo di autorita', garantendo, in quest'ultimo
caso, un particolare trattamento di quiescenza.
  Sara' stabilito un particolare orario di lavoro per i dirigenti;
    g)   le   nuove  denominazioni  da  attribuirsi  alle  qualifiche
dirigenziali  in,  modo da diversificarle dai titoli con cui verranno
denominati i capi degli uffici di cui sopra;
    h)  sara',  riordinata  e  potenziata  la  scuola superiore della
pubblica  amministrazione in relazione alla necessita' di determinare
nuovi sistemi di formazione e selezione del personale.
  Sara'  previsto  l'accesso  alla  carriera direttiva dei dipendenti
appartenenti  ad  altre  carriere  che,  prescindendo  dal  titolo di
studio,  dimostrino  di  possedere  il  grado  di  cultura  generale,
giuridica  e  tecnica necessario, fermo restando quanto gia' previsto
all'articolo 11.
  Sara'   poi   previsto   che   l'accesso   a  livello  dirigenziale
corrispondente  all'attuale  qualifica  di  direttore  di  divisione,
avvenga  mediante  corso di formazione dirigenziale con esami finali.
Il  corso dovra' avere una durata non inferiore ad un anno durante il
quale  i  candidati  saranno applicati per congrui periodi di tempo a
servizi di amministrazioni pubbliche diverse da quelle di provenienza
o  inviati  presso  grandi  aziende  pubbliche o private per compiere
studi di organizzazione aziendale;
    i)  le norme transitorie dirette ad attuare il graduale passaggio
dal  vecchio  al nuovo ordinamento garantendo ai funzionari direttivi
in  servizio  al  30  giugno  1970  la piena valutazione del servizio
prestato,   la   conservazione  dei  trattamenti  economici  e  delle
posizioni giuridiche conseguite e le attuali possibilita' di carriera
previste  dalle  norme in vigore e dalle attuali dotazioni organiche;
in particolare sara' agevolato l'avanzamento all'attuale qualifica di
direttore  di  divisione dei direttori di sezione che siano tali alla
data  del  31 dicembre 1970 e che a tale data abbiano prestato almeno
dieci  anni  di  servizio  o  abbiano  superato il concorso di merito
distinto o l'esame di idoneita'.
  Saranno  inoltre  dettate  norme  per  agevolare l'avanzamento alla
qualifica  immediatamente  superiore  degli  impiegati  che a domanda
passeranno  alle  dipendenze delle regioni, salvo la competenza delle
stesse in materia di organizzazione degli uffici.
  Per  adeguare  il  numero  degli  impiegati direttivi alle esigenze
future,   oltre   alle   riduzioni   di   personale   conseguenti  al
trasferimento  alle  regioni degli uffici centrali e periferici dello
Stato per effetto dell'attuazione dell'ordinamento regionale e per la
delega  di  funzioni  amministrative ai sensi dell'articolo 118 della
Costituzione, e di quelle conseguenti all'applicazione della legge 24
maggio  1970,  n.  336,  saranno  dettate  norme per favorire l'esodo
volontario,  con  concessione  di particolari incentivi anche ai fini
del trattamento di previdenza e di quiescenza.
  Sara',   infine,   agevolato   il   passaggio   da   una  ad  altra
amministrazione.
  La  struttura  della  residua carriera direttiva inferiore a quella
dirigenziale  sara'  articolata  in  modo  che gli impiegati, che non
conseguano  l'accesso  al  primo  livello  dirigenziale,  abbiano una
qualifica  terminale,  con connesso trattamento economico superiore a
quello iniziale di dirigente)).