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LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1978)
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Testo in vigore dal:  27-3-1968

Art. 62

Comitato regionale per la programmazione ospedaliera


Per i territori delle Regioni non ancora costituite, il comitato regionale per la programmazione ospedaliera, da istituire presso ogni capoluogo di Regione a norma dei successivi commi del presente articolo, elabora, entro sei mesi dalla sua costituzione, un piano regionale ospedaliero avente durata non superiore a quella del programma economico nazionale, sentito il comitato regionale per la programmazione economica e consultati i comitati provinciali di cui all'articolo 30 della presente legge. Il predetto piano è approvato con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica.
Il piano previsto dal precedente comma, sulla base degli obiettivi e dei criteri stabiliti nel piano nazionale ospedaliero transitorio, indica, per il territorio regionale, le previsioni di impianto di nuovi ospedali, di ampliamento, trasformazione, ammodernamento e soppressione degli ospedali esistenti in relazione al fabbisogno dei posti-letto distinti per acuti, cronici e convalescenti, alla efficienza delle attrezzature, alla rete viabile ed alle condizioni geomorfologiche ed igienico-sanitarie della popolazione.
Il piano determina, inoltre, la sfera di azione di ciascun ospedale in coordinazione con gli altri operanti nella Regione e con la rete dei presidi sanitari locali.
Il piano prevede l'esistenza di almeno un ospedale generale di zona che sia in grado di servire una popolazione da venticinquemila fino a cinquantamila abitanti, di almeno un ospedale generale provinciale in grado di servire una popolazione fino a quattrocentomila abitanti e di almeno un ospedale regionale per ogni regione.
Il piano prevede la costituzione di nuovi enti ospedalieri, la fusione e la concentrazione di quelli esistenti in relazione alle esigenze di cui ai precedenti commi e tenuto conto anche dei criteri di economicità di gestione.
Nessun ente pubblico potrà istituire nuovi ospedali che non siano previsti nel piano.
Parimenti, nessuna opera di costruzione, ampliamento, trasformazione, o ammodernamento potrà essere realizzata se non sia prevista nel piano, ferme le norme di cui agli articoli 26, 27 e 29 per la costruzione di opere destinate al ricovero e alla cura da parte della università e degli enti e istituti ecclesiastici previsti dall'ultimo comma dell'articolo 1.
Il comitato regionale per la programmazione ospedaliera è composto:
a) da tre consiglieri di ciascuna amministrazione provinciale della Regione, due in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza della minoranza eletti dal rispettivo consiglio provinciale;
b) da un rappresentante dell'amministrazione comunale dei capoluoghi di provincia, eletto dal consiglio comunale;
c) da tre rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalle associazioni di categoria;
d) da un rappresentante degli istituti ed enti di cui al quinto comma dell'articolo 1;
e) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative della Regione;
f) da quattro rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative ed uno designato dalla federazione degli ordini dei medici;
g) dai medici provinciali della Regione;
h) dal provveditore regionale alle opere pubbliche;
i) da un ispettore medico dell'ispettorato regionale del lavoro;
l) da tre rappresentanti degli enti mutualistici;
m) da due rappresentanti delle facoltà di medicina e chirurgia delle università esistenti nella Regione;
n) da un rappresentante delle case di cura private eletto dalle rispettive associazioni di categoria.
Il comitato elegge nel proprio seno il presidente.
Il comitato viene nominato, entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la sanità e dura in carica 4 anni.