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LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1213

Impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/1974)
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Testo in vigore dal:  7-1-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, dopo almeno quattro anni di servizio in ruolo, possono essere assegnati ad attività parascolastiche compatibili con la dignità della funzione di istituto, nei limiti numerici e con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge.