LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977

Tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/2016)
Testo in vigore dal: 5-7-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.

  1.  E'  vietato  adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto
dal comma 2.
  2.  La  direzione  provinciale  del lavoro puo' autorizzare, previo
assenso  scritto  dei  titolari della potesta' genitoriale, l'impiego
dei minori in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico,
sportivo  o  pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purche' si
tratti  di  attivita' che non pregiudicano la sicurezza, l'integrita'
psicofisica  e  lo  sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la
partecipazione   a   programmi   di   orientamento  o  di  formazione
professionale. ((5))
  3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il  decreto 27 aprile 2006, n. 218 ha disposto (con l'art. 4, comma
2)   che   "Fatte  salve  le  sanzioni  di  cui  all'articolo  3,  le
autorizzazioni  di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 17 ottobre
1967,  n.  977  e successive modificazioni per l'impiego di minori di
anni  quattordici in programmi televisivi e radiofonici sono revocate
di  diritto  in caso di accertata violazione del presente regolamento
ai danni del minore autorizzato".