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LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977

Tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/2016)
Testo in vigore dal:  5-7-2006
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

1. È vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. La direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
((5))
3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il decreto 27 aprile 2006, n. 218 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 3, le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni per l'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi e radiofonici sono revocate di diritto in caso di accertata violazione del presente regolamento ai danni del minore autorizzato".