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LEGGE 14 novembre 1967, n. 1095

Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1986)
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vigente al 03/10/2024
Testo in vigore dal:  7-9-1977
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'orario giornaliero delle rivendite ordinarie è determinato al capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, sentito il parere dell'autorità comunale e della categoria.
((Le rivendite debbono rimanere aperte nei giorni feriali e chiuse nei giorni festivi))
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