LEGGE 29 settembre 1967, n. 946

Ammissione dei diplomati e laureati ciechi a taluni concorsi a cattedre ed immissione degli insegnanti ciechi abilitati nei ruoli della scuola media.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
Testo in vigore dal: 11-11-1967
                               Art. 9.

  Nelle  classi  della scuola media l'opera di controllo disciplinare
sara'  prestata,  dall'assistente di cui all'articolo 2 della legge 4
giugno   1962,  n.  601,  in  tutte  le  ore  di  lezione  effettuate
dall'insegnante cieco.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 settembre 1967

                 Per il Presidente della Repubblica

                      Il Presidente del Senato
                              MERZAGORA
                                                 MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE