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LEGGE 29 settembre 1967, n. 946

Ammissione dei diplomati e laureati ciechi a taluni concorsi a cattedre ed immissione degli insegnanti ciechi abilitati nei ruoli della scuola media.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  11-11-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I laureati ciechi sono ammessi ai concorsi per l'insegnamento delle materie letterarie nella scuola media e in ogni altro tipo di scuola statale o pareggiata, con le modalità di cui agli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1962, n. 601 e possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della legge 25 luglio 1966, n. 603, se forniti dei requisiti previsti dall'articolo 1 di detta legge.