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LEGGE 9 agosto 1967, n. 804

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dei Protocolli connessi, adottate a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963.

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Testo in vigore dal:  4-10-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:
a) Convenzione sulle relazioni diplomatiche, Protocollo relativo all'acquisto della nazionalità e Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie, adottati a Vienna il 18 aprile 1961;
b) Convenzione sulle relazioni consolari, Protocollo relativo all'acquisto della nazionalità e Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie, adottati a Vienna il 24 aprile 1963.