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LEGGE 6 agosto 1967, n. 700

Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  2-9-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La Banca nazionale delle comunicazioni - già Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, costituito con regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito in legge con la legge 31 maggio 1928, n. 1351 e modificato con il regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739 - è un Ente autonomo con personalità giuridica pubblica, con sede legale e direzione generale in Roma.