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LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  9-8-1967

Art. 53


I titoli emessi in ciascuno dei cinque esercizi di cui all'articolo precedente sono rimborsabili, alla pari, mediante sorteggio annuale, a decorrere dall'esercizio successivo alla relativa emissione, secondo il piano e le modalità di ammortamento che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con i decreti di cui all'articolo 56.