LEGGE 24 maggio 1967, n. 396

Ordinamento della professione di biologo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2018)
Testo in vigore dal: 4-6-1970
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 48.
 Laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia e agraria

  Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti
nell'albo   i   laureati  in  scienze  naturali,((medicina,  chimica,
farmacia,   chimica   e   farmacia   nonche'   agraria   e   medicina
veterinaria)),  i  quali dimostrino di aver esercitato effettivamente
come  attivita' esclusiva od almeno prevalente per almeno cinque anni
l'attivita'   che  forma  oggetto  della  professione  di  biologo  e
presentino   domanda   di   iscrizione  nell'albo  entro  il  termine
perentorio  di  un  anno  dalla  entrata  in  vigore  della  presente
legge.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  10  maggio 1970, n. 274, ha disposto (con l'articolo unico,
comma  2)  che  "Il  termine  per  la  presentazione della domanda di
iscrizione  nell'albo  previsto dal detto articolo e' prorogato di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge."