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LEGGE 3 maggio 1967, n. 315

Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1991)
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Testo in vigore dal:  10-9-1991
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Art. 21


Fermo restando il disposto di cui all'articolo 10 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione, esclusivamente, nei confronti dei personali dipendenti dagli Enti sottoindicati:
Camere di commercio, industria ed agricoltura:
Istituti autonomi per le case popolari;
Ente nazionale italiano per il turismo;
Enti provinciali per il turismo;
Comunità israelitiche;
Istituti zooprofilattici;
Enti autonomi, consorzi ed aziende, che rivestano natura di enti pubblici, aventi per finalità l'espletamento dei servizi portuali inerenti alla navigazione.(1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 dicembre 1969, n. 976, ha disposto (con l'art.2, comma 1) che " L'Istituto nazionale per il commercio estero è incluso tra gli enti indicati nell'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315".
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 8 agosto 1991, n. 274 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che "La facoltà di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, prevista dall'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, è estesa all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed ai consorzi regionali degli Istituti autonomi delle case popolari."