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LEGGE 24 aprile 1967, n. 344

Adesione alle quattro Convenzioni adottate dalla Commissione internazionale dello stato civile, rispettivamente una a Parigi il 27 settembre 1956, una a Lussemburgo il 26 settembre 1957 e due ad Istanbul il 4 settembre 1958, e ratifica delle due Convenzioni adottate dalla Commissione predetta rispettivamente a Roma il 14 settembre 1961 ed a Bruxelles il 12 settembre 1962, e loro esecuzione.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  22-6-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alle seguenti Convenzioni adottate dalla Commissione internazionale dello stato civile:
- Convenzione per il rilascio di alcuni estratti di atti dello stato civile destinati all'estero, firmata a Parigi il 27 settembre 1956;
- Convenzione per il rilascio gratuito e la dispensa da legalizzazioni degli atti di stato civile ed allegato, firmata a Lussemburgo il 26 settembre 1957;
- Convenzione per lo scambio internazionale d'informazioni sullo stato civile, firmata ad Istanbul il 4 settembre 1958;
- Convenzione relativa ai cambiamenti di nomi e cognomi, firmata ad Istanbul il 4 settembre 1958.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni adottate dalla Commissione internazionale dello stato civile:
- Convenzione concernente l'estensione della competenza delle autorità qualificate a ricevere il riconoscimento dei figli naturali, firmata a Roma il 14 settembre 1961;
- Convenzione relativa al riconoscimento della filiazione materna dei figli naturali, firmata a Bruxelles il 12 settembre 1962.