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LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/1977)
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Testo in vigore dal:  11-6-1977
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Art. 24


Alla gestione tenuta, per conto dello Stato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sovraintende un Comitato così composto:
un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
un rappresentante del Ministero del bilancio;
un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro;
un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale;
un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato delle assicurazioni private;
un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale degli accordi commerciali;
un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle valute;
un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi;
un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
un rappresentante della Corte dei conti;
un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;
un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
un rappresentante del Mediocredito centrale.
Possono essere nominati sostituti per i componenti del Comitato e chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, un rappresentante della Confederazione generale dell'industria, un rappresentante della Confederazione generale del commercio ed altre persone esperte nelle singole materie di discussione.
Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Con le stesse norme sono nominati il presidente ed il vice-presidente del Comitato.
Il Comitato ha il compito di provvedere:
a) alla determinazione delle condizioni di assicurazione;
b) all'accettazione dei rischi di cui agli articoli e 7;
c) alla dichiarazione del sinistro ed alla determinazione dell'importo dell'indennizzo;
nonché a quanto risulti utile al buon andamento della gestione.
Al fine di garantire il necessario coordinamento, il piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie, previsto dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1962 n. 265, dovrà essere predisposto dal Mediocredito centrale entro il 30 ottobre di ogni anno per il successivo anno finanziario, e sarà approvato, entro il successivo 30 novembre, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e il Comitato di cui al presente articolo.
Il Comitato può esaminare i requisiti di ammissibilità all'assicurazione di operazioni per le quali il relativo contratto di fornitura non sia stato ancora stipulato e concedere una promessa di garanzia.
Il Comitato può concedere una garanzia o promessa di garanzia, mediante emissione di polizza globale di assicurazione per il complesso degli affari che le imprese esportatrici realizzino su uno o più mercati esteri.
Il Comitato può affidare ad un sottocomitato, costituito nel proprio seno e presieduto dal vice-presidente, l'esame preliminare degli argomenti di sua spettanza e, in via temporanea o per specifiche questioni, può demandare allo stesso sottocomitato la relativa delibera.
Il Comitato può affidare, altresì, ad un apposito gruppo l'accertamento della conformità alle sue deliberazioni delle polizze emesse dall'ente gestore.
Nei casi in cui sia necessario adottare una procedura di urgenza, all'assunzione dei rischi prevista alla lettera b) del precedente quinto comma, il Comitato potrà provvedere in adunanza a composizione ridotta, convocata dal presidente o dal vice-presidente, alla quale partecipino i rappresentanti dei Ministeri nominati nel penultimo comma del presente articolo.
Con la stessa procedura di urgenza, potranno essere decise dal Comitato in composizione ridotta questioni riguardanti operazioni soggette alla procedura di consultazione preventiva tra gli organismi assicuratori della Comunità economica europea o tra altri organismi internazionali.
Le adunanze del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Comitato stesso, siano effettivi o sostituti, purché di tale maggioranza facciano parte il presidente o il vicepresidente, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero o i rispettivi sostituti.
Le deliberazioni di cui ai commi precedenti, divenute esecutive ai termini dell'articolo 25, sono definitive.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, è abrogata la presente legge.