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LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48

Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2019)
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Testo in vigore dal:  17-1-1990
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Art. 9

(Commissione consultiva interregionale)


È costituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica una Commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le Regioni in materia di programmazione.
Detta Commissione è presieduta dal Ministro o da un suo delegato e ne fanno parte i rappresentanti delle Amministrazioni regionali, i rappresentanti delle province di Trento e Bolzano e, fino alla prima elezione dei Consigli regionali, i presidenti dei Comitati regionali per la programmazione.
Alla segreteria della Commissione provvede la Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica.
((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la Commissione interregionale per la programmazione economica di cui al presente articolo è soppressa; ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le attribuzioni conferite agli organismi di cui al comma 1 dalla legge, dal regolamento o da atto amministrativo e relative alle funzioni indicate dal comma 1 dell'art. 1 sono trasferite alla Conferenza".