LEGGE 15 luglio 1966, n. 604

Norme sui licenziamenti individuali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
Testo in vigore dal: 22-10-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
 
  Il licenziamento deve essere impugnato a pena  di  decadenza  entro
sessanta giorni dalla ricezione  della  sua  comunicazione  in  forma
scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei
motivi, ove  non  contestuale,  con  qualsiasi  atto  scritto,  anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota  la  volonta'  del  lavoratore
anche attraverso l'intervento dell'organizzazione  sindacale  diretto
ad impugnare il licenziamento stesso. 
  L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo
termine  di  centottanta  giorni,  dal  deposito  del  ricorso  nella
cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro  o  dalla
comunicazione  alla  controparte  della  richiesta  di  tentativo  di
conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre
nuovi documenti formatisi dopo il deposito del  ricorso.  Qualora  la
conciliazione o l'arbitrato  richiesti  siano  rifiutati  o  non  sia
raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento,  il  ricorso
al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro  sessanta
giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. (10) (12) ((15)) 
  A conoscere delle controversie  derivanti  dall'applicazione  della
presente legge e' competente il pretore. 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 4 novembre 2010, n. 183, come modificata dal D.L. 29 dicembre
2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011,
n. 10, ha disposto (con l'art. 32, comma 1-bis) che "In sede di prima
applicazione, le disposizioni di cui  all'articolo  6,  primo  comma,
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma  1  del
presente  articolo,  relative  al  termine  di  sessanta  giorni  per
l'impugnazione del licenziamento, acquistano  efficacia  a  decorrere
dal 31 dicembre 2011". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto (con l'art. 1,  comma  39)
che "Il termine di cui all'articolo 6, secondo comma, primo  periodo,
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 38  del
presente articolo, si applica in relazione ai licenziamenti  intimati
dopo la data di entrata in vigore della presente legge". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 22  settembre  -  14  ottobre
2020, n. 212 (in G.U.  1ª  s.s.  21/10/2020,  n.  43)  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6,  secondo  comma,  della
legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui  licenziamenti  individuali),
come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge 4  novembre  2010,
n. 183  (Deleghe  al  Governo  in  materia  di  lavori  usuranti,  di
riorganizzazione di enti, di  congedi,  aspettative  e  permessi,  di
ammortizzatori  sociali,  di  servizi  per  l'impiego,  di  incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro
pubblico e di controversie di lavoro), nella parte in cui non prevede
che  l'impugnazione  e'  inefficace  se  non  e'  seguita,  entro  il
successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito  del
ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione  di  giudice  del
lavoro o dalla comunicazione  alla  controparte  della  richiesta  di
tentativo di  conciliazione  o  arbitrato,  anche  dal  deposito  del
ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt.  669-bis,
669-ter e 700 del codice di procedura civile".