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LEGGE 12 dicembre 1966, n. 1078

Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  4-1-1967

Art. 2


I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti a cariche di Consigliere comunale e Consigliere provinciale, esclusi i dipendenti per i quali a norma dell'articolo precedente è prevista l'aspettativa, sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato.