LEGGE 12 dicembre 1966, n. 1078

Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
Testo in vigore dal: 4-1-1967
                               Art. 2.

  I  dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti a cariche di
Consigliere  comunale e Consigliere provinciale, esclusi i dipendenti
per   i   quali   a   norma   dell'articolo  precedente  e'  prevista
l'aspettativa,  sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal
servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato.