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LEGGE 12 dicembre 1966, n. 1130

Contributo per la costruzione della sede dell'Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra.

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Testo in vigore dal:  13-1-1967

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 30.450.000 a favore dell'Organizzazione mondiale della sanità per la costruzione della sede in Ginevra.